IL DELITTO TENTATO E L'IDONEITA' DEI MEZZI

Nella dinamica di ogni reato si possono distinguere tre fasi: ideazione (elemento psicologico), esecuzione e consumazione (elemento materiale).

Caratteri del delitto tentato. Art. 56 c.p. - Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Gli elementi costitutivi del delitto tentato sono due:

1. l'elemento psicologico, rappresentato dall'intenzione di commettere il delitto, cioè una volontà diretta all'evento;

2. l'elemento materiale rappresentata da:

a) azione incompiuta o imperfetta (delitto tentato);

b) azione compiuta, ma evento non realizzato (delitto mancato).

Requisiti dell'azione del tentativo:

1) Univocità degli atti. L'azione è la prova del dolo e deve essere chiaramente sintomatica del fine al quale mirava;

2) tipicità degli atti. L'azione è conforme al modello legale per ciascun delitto. E' facile determinare la tipicità di un'azione in fase esecutiva, quasi impossibile in fase di preparazione;

3) idoneità degli atti e dei mezzi. L'idoneità consiste nella capacità causale dell'azione a produrre l'evento; è una prognosi irrealizzabile, un giudizio puramente ipotetico basato sull'esperienza e su criteri statistici.

Si ha una inidoneità assoluta quando l'azione è di per sè incapace di produrre l'evento. L'inidoneità assoluta fa cadere l'ipotesi di delitto tentato e fa sussistere il reato impossibile.

Si ha una inidoneità relativa quando l'azione avrebbe attitudine a produrre l'evento, ma questo manca per circostanze che hanno fatto fallire il tentativo.

Ravvedimento. Consiste nel venir meno dell'elemento soggettivo del delitto in due momenti dell'iter criminis:

a) desistenza volontaria, quando l'azione non viene portata a termine; si risponde solo dei reati commessi nella circostanza (lesione personale, porto abusivo di arma, ecc.);

b) recesso attivo, quando compiuta l'azione si impedisce l'evento soccorrendo la vittima.

Il codice penale prevede il tentativo solo per i delitti dolosi (non le contravvenzioni). Il tentativo è possibile anche con azione omissiva e nei delitti di pura condotta (tentativo di percossa o di violenza carnale).

Reato putativo e reato impossibile. Art. 49. - Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Reato supposto erroneamente per:

a) errore di diritto, ossia per erronea supposizione di una norma incriminatrice;

b) errore di fatto, quando manca la lesione di un bene o interesse tutelato dalla legge (es. chi crede di rubare una cosa ritenendola di altri e invece è sua).

Reato impossibile per:

a) inidoneità assoluta dell'azione;

b) inesistenza dell'oggetto (feto nato morto-infanticidio impossibile). L'inesistenza deve essere effettiva e non occasionale (sparare contro una poltrona o un letto credendo di trovarci qualcuno che invece si era occasionalmente allontanato).

Il reato impossibile è sintomatico di pericolosità sociale, per cui l'imputato prosciolto può essere sottoposto a misure di sicurezza.